Statuto della Compagnia di tiro con l’arco

"Arcieri del Falco"

Art.1

Con il presente Statuto vengono stabilite le regole fondamentali della Compagnia di tiro con l’arco "Arcieri del Falco".

Questo Statuto sostituisce in toto le regole fondamentali enunciate nel precedente, registrato il giorno 8 aprile 1992 presso l’Ufficio del Registro di Frascati, n° di registrazione 1399 dai sigg. Roberto CEDRO, Fabio SANGIORGI, Rodolfo SPURIO, Adriano CEDRO e Marcello MESSANA all’atto della fondazione della Compagnia.

Scopo e finalità

Art.2

La Compagnia ha come scopo la pratica, la diffusione e la valorizzazione della disciplina sportiva di tiro con l’arco in tutte le sue specialità; per il raggiungimento dello scopo sociale la Compagnia si propone di promuovere gare, incontri e manifestazioni di tiro con l’arco, nonché qualsiasi altra iniziativa idonea a favorire il raggiungimento delle finalità.

La Compagnia potrà utilizzare palestre, impianti sportivi al chiuso e all’aperto e ogni qualsivoglia attività ricreativa e sportiva compatibile con le strutture in proprio possesso o con strutture messe a disposizione da Enti Pubblici o Privati.

Art.3

La Compagnia è regolamentata dagli articoli 14 e seguenti del Codice Civile ed è apolitica e non persegue nessuno scopo di lucro, né diretto né indiretto, pertanto non può distribuire utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita associativa, salvo che la distribuzione sia imposta per legge; tale avanzo verrà riportato a nuovo nel successivo esercizio.

Art.4

La Compagnia è affiliata alla Federazione Italiana di Tiro con l’Arco (F.I.T.ARCO) (C.O.N.I.).

La Compagnia accetta espressamente e fa proprio Statuto e Regolamento e quanto deliberato dai competenti organi della Federazione Italiana di Tiro con l’Arco (F.I.T.ARCO).

Iscrizione e tesseramento dei Soci

Art.5

La Compagnia è aperta a tutti gli sportivi appassionati di tiro con l’arco di ambo i sessi e che abbiano compiuto almeno 8 anni di età.

Art.6

La Compagnia è composta da Soci Fondatori, Soci Ordinari e Soci Onorari.

Sono Soci Fondatori le persone che hanno costituito la Compagnia il giorno 21 marzo 1992, registrando il documento indicato all’Art.1 del presente Statuto.

Sono Soci Ordinari coloro i quali, in seguito a domanda sulla base di un apposito modulo fornito dalla Compagnia e debitamente firmato dal richiedente (o da chi ne esercita la Patria Potestà, in caso di minore), siano stati accettati dal Consiglio Direttivo.

Sono Soci Onorari le persone che vengono proclamate tali dall’Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo, per particolari benemerenze. Tali Soci possono partecipare alla vita attiva della Compagnia, hanno diritto di voto in sede assembleare ma non possono ricoprire cariche sociali nell’ambito della Compagnia stessa.

Art.7

Tutti i Soci possono liberamente accedere ed utilizzare gli impianti della Compagnia, nel rispetto del Regolamento interno. I Soci si impegnano a rispettare, inoltre, le regole dettate dalla F.I.T.ARCO e dagli altri organismi cui aderisce la Compagnia. Il diritto di Socio non è cedibile.

RITIRI, ESCLUSIONI E RIAMMISSIONI DEI SOCI

Art.8

Il Socio che intenda ritirarsi dalla Compagnia, è libero di farlo in qualsiasi periodo dell’anno dandone comunicazione, tramite lettera, al Presidente o al Consiglio Direttivo, che rilascerà il "Nulla Osta" in accordo a quanto stabilito dalla F.I.T.ARCO.

Art.9

I Soci che, a giudizio del Consiglio Direttivo, non si attengano al regolamento di "Disciplina F.I.T.ARCO" e/o al Regolamento interno della Compagnia, ovvero che con il loro comportamento possano impedire o limitare l’attività sportiva e sociale dei singoli o della Compagnia, verranno richiamati all’ordine con comunicazione scritta; al raggiungimento del terzo richiamo scritto, verranno definitivamente allontanati dalla Compagnia stessa previo rilascio di "Nulla Osta" e, nei casi di palese violazione delle Leggi Sportive vigenti, deferiti direttamente alla F.I.T.ARCO.

I Soci allontanati dalla Compagnia per motivi disciplinari, non potranno più esserne riammessi.

Art.10

Gli ex Soci di cui agli Art.8 e Art.42 che intendano essere riammessi alla Compagnia, dovranno presentare la domanda di ammissione come all’Art.6 del presente Statuto, che dovrà essere accettata dal Consiglio Direttivo e che li riammetterà previo il versamento della quota annuale. L’anzianità di tali Soci avrà decorrenza dalla data in cui il Consiglio Direttivo li avrà riammessi ex novo come Soci Ordinari.

ORGANI DELLA COMPAGNIA E LORO COMPITI

Art.11

La Compagnia è costituita dai seguenti organi:

Tutte le cariche sociali hanno durata di due esercizi associativi e sono rinnovabili

Assemblea Generale

Art.12

L’Assemblea Generale è costituita da tutti gli iscritti alla Compagnia ai sensi dell’Art.5 del presente Statuto.

Art.13

I compiti devoluti all’Assemblea sono:

  1. elezione del Consiglio Direttivo;
  2. elezione dei Revisori dei Conti;
  3. approvare i bilanci di previsione ed i conti consuntivi della gestione;
  4. esprimere, eventualmente, il proprio parere vincolante su ogni altro argomento sottoposto al suo giudizio.

Art.14

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua mancanza, dal Vicepresidente o, in mancanza di entrambi, l’Assemblea elegge il Presidente della seduta.

Inoltre l’Assemblea nomina, per la seduta, il Segretario per la redazione del verbale assembleare.

Art.15

La convocazione dell’Assemblea avviene per lettera raccomandata oppure telefonicamente oppure per affissione dell’avviso di convocazione nella bacheca del campo di tiro.

Tale avviso deve avvenire almeno quindici giorni prima della data di convocazione dell’Assemblea.

L’avviso deve contenere l’ordine del giorno, con l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza e con l’elenco delle materie da trattare (non è ammessa la formula "varie ed eventuali" come unica voce dell'ordine del giorno).

Art.16

L’Assemblea ha l’obbligo di riunirsi almeno una volta l’anno "ordinariamente" al fine di approvare il bilancio di previsione e l’esame del conto consuntivo. L’Assemblea si riunirà inoltre "straordinariamente" ogni qualvolta verrà convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo oppure ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno un quarto degli associati aventi diritto al voto o ancora ogni qualvolta sia richiesto l’intervento dell’Assemblea dei Soci così come stabilito dal Codice Civile.

La sede per la convocazione dell’Assemblea sarà la sede del campo di tiro della Compagnia salvo quando, per validi motivi, il Consiglio Direttivo convocherà la stessa in locali diversi purché non più distanti di Km 15 dal campo di tiro.

Art.17

Le deliberazioni dell’Assemblea vengono prese, in prima convocazione, a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà più uno degli associati; qualora tale quorum non sia raggiunto, in seconda convocazione la deliberazione sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti ai sensi del 1° comma dell’Art.21 del Codice Civile.

Per modificare l’Atto Costitutivo e lo Statuto occorre la maggioranza assoluta degli associati che abbiano diritto al voto, dovendo essere presenti almeno i due terzi degli associati.

Art.18

Il sistema di approvazione o meno degli argomenti posti all’ordine del giorno è ad alzata di mano. Nell’eventualità il Presidente del Consiglio Direttivo dovesse ritenerlo opportuno, può disporre di un altro sistema democratico, ossia il sistema di votazione segreta o quello per appello nominale.

Non sono ammesse deleghe di alcun genere, pertanto in sede di deliberazione ogni Socio presente avrà diritto solo al proprio voto.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art.19

Il Consiglio Direttivo è costituito da 5 (cinque) Consiglieri come di seguito:

  1. n° 1 Presidente
  2. n° 1 Segretario
  3. n° 3 Consiglieri

Art.20

I compiti del Consiglio Direttivo sono:

I compiti del Consiglio Direttivo sono:

  1. elezione del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere;
  2. stesura dei bilanci di previsione e chiusura dei conti consuntivi;
  3. ogni compito inerente la gestione e l’amministrazione della Compagnia;
  4. studio e formulazione di programmi inerenti il raggiungimento degli scopi della Compagnia;
  5. definire le quote annuali;
  6. ogni altro compito di ordinaria e straordinaria amministrazione inerente il raggiungimento degli scopi sociali;
  7. redige i regolamenti per l’attività sportiva;
  8. decide sull’ammissibilità dei nuovi Soci;
  9. adotta i provvedimenti di cui all’Art.9 del presente Statuto nei confronti di quei Soci il cui comportamento all’interno della Compagnia non risponda ai canoni del vivere civile e dell’etica sportiva.

Per il raggiungimento degli obiettivi indicati ai punti c. e d., il Consiglio Direttivo potrà avvalersi della collaborazione dei Soci che si dichiareranno disponibili a fornire la propria opera.

Art.21

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, unitamente al Vicepresidente, al Segretario ed al Tesoriere.

Art.22

Al Presidente spettano le seguenti facoltà:

  1. rappresentanza legale della Compagnia;
  2. convocazione del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea Generale;
  3. Direzione Amministrativa ed Economica della Compagnia;
  4. stipula dei contratti della Compagnia;
  5. rappresentanza della Compagnia in giudizio;
  6. sovraintendenza di tutti gli Uffici della Compagnia;
  7. assunzione, in caso di urgenza, dei provvedimenti richiesti, riferendo quanto prima al Consiglio Direttivo;
  8. rappresentanza nell’acquisto di beni mobili ed immobili opportunamente delegato dal Consiglio Direttivo;
  9. i compiti di controllo delle sedi sociali, nell’organizzazione del personale, delle attività culturali e ricreative e della disciplina possono essere demandati dal Presidente ai componenti del Consiglio Direttivo.

Art.23

Al Vicepresidente spetta il compito di coadiuvare il Presidente nell'espletamento dei suoi compiti e di sostituirlo in caso di sua impedimento od assenza.

Art.24

Al Segretario spetta il compito di:

  1. coordinare, su delega del Presidente, tutta l’attività amministrativa della Compagnia;
  2. redigere i verbali dell’Assemblea del Consiglio Direttivo;
  3. diramare gli inviti per le convocazioni fissate dal Presidente.

Art.25

Al Tesoriere spetta il compito di:

Al Tesoriere spetta il compito di:

  1. tenere la contabilità ed i libri associativi;
  2. tenere la cassa.

I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico per il Tesoriere se non sono muniti della firma del Presidente.

Art.26

Per le deliberazioni del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza della metà più uno dei Consiglieri in carica.

Le decisioni sono prese a maggioranza semplice e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio è convocato dal Presidente ogni qual volta lo ritenga necessario, oppure su richiesta di due Consiglieri.

Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo eventuali rimborsi spese effettivamente sostenute e documentate.

Art.27

In caso di morte o di dimissioni di un Consigliere prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvederà alla sua sostituzione per cooptazione; i Consiglieri così eletti rimangono in carica fino al termine del mandato del Consiglio Direttivo.

REVISORE DEI CONTI

Art.28

La gestione della Compagnia è controllata da un collegio di Revisori, costituito da tre componenti, eletti dall’Assemblea tra le persone idonee allo scopo e funzionanti a norma di legge.

I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l’esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

ELEZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art.29

Possono essere eletti nel Consiglio Direttivo tutti gli associati, ad esclusione dei Soci Onorari, aventi diritto al voto (che abbiano, cioè, raggiunto la maggiore età).

Art.30

Le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo saranno tenute dal Consiglio Direttivo uscente che garantirà il regolare svolgimento della elezione.

Il sistema di elezione verrà stabilito dal Consiglio Direttivo in accordo a quanto stabilito all’Art.18 del presente Statuto.

Non hanno diritto al voto i Soci che non abbiano rinnovato l’iscrizione per l’anno solare successivo, qualora le elezioni si svolgano successivamente al periodo utile per il pagamento delle quote.

Art.31

Per qualsiasi azione atta a disturbare le operazioni di voto o a turbare il sereno andamento delle votazioni stesse, il Presidente della seduta ha la facoltà di allontanare dalla sede di voto i trasgressori.

Art.32

Per l’elezione, se non si vota per alzata di mano, si voterà su una scheda bianca opportunamente predisposta, avente tante righe pari al numero dei componenti del Consiglio Direttivo da eleggere.

Art.33

Il Presidente del seggio, assieme ai componenti, dovrà verificare la rispondenza dei presenti e verificare che il numero delle schede sia uguale al numero degli associati aventi diritto di voto.

Art.34

Accertato che tutti i Soci presenti abbiano esercitato il proprio diritto di voto, il Presidente dichiara chiusa la votazione e accerta la rispondenza tra il numero dei votanti e le schede consegnate.

Le schede non consegnate verranno chiuse in un’apposita busta che verrà poi sigillata.

A questo punto si provvederà a verificare le schede votate con mezzi idonei e comunque tali da escluderne ogni manomissione.

Trascorso tale tempo, il Presidente del seggio, con i componenti tutti, procederà alle operazioni di spoglio che devono essere pubbliche.

Nell’eventualità che uno o più componenti del seggio debba assentarsi per motivi personali, il Presidente ed i Membri rimanenti del seggio hanno la facoltà di sostituire il Membro assente con un Socio di loro fiducia.

Art.35

Ultimate le operazioni di spoglio, il Presidente del seggio renderà noto il numero dei voti riportati da ogni lista o da ogni candidato.

Saranno eletti coloro i quali otterranno maggiori preferenze. In caso di parità di preferenze, verrà eletto colui che ha ottenuto un maggior numero di prime preferenze.

Art.36

Ogni contestazione sulla validità della scheda dovrà definirsi secondo il criterio della maggioranza del seggio.

Art.37

Il risultato definitivo delle votazioni sarà reso pubblico mediante comunicazione affissa presso la bacheca del campo di tiro.

Art.38

Avverso i risultati delle votazioni può essere fatto ricorso, che sarà esaminato da una commissione all’uopo nominata dal Consiglio Direttivo uscente entro dieci giorni dalla data dello svolgimento delle elezioni.

PATRIMONIO DELLA SOCIETA' E QUOTE SOCIALI

Art.39

Per il conseguimento delle finalità di cui all’Art.2 del presente Statuto, la Compagnia si avvarrà dei seguenti mezzi:

  1. quote associative;
  2. elargizioni di associati e terzi (persone fisiche ed Enti);
  3. donazioni, eredità e legati di beni mobili ed immobili;
  4. contributi dello Stato, della Regione e degli Enti Locali e Sportivi, anche in base alle vigenti norme in materia.

Art.40

Il patrimonio della Compagnia deve essere finalizzato esclusivamente all’espletamento dell’attività istituzionale ed è costituito:

  1. dal capitale liquido in cassa e dal capitale depositato presso un Istituto di credito fiduciario o presso uno sportello postale;
  2. dagli interessi bancari sul deposito stesso;
  3. dalle quote annue versate dai Soci;
  4. dalle eventuali sovvenzioni, contributi, offerte, donazioni, lasciti, etc.;
  5. dagli immobili in atto esistenti e di quelli futuri;
  6. dai beni mobili e dagli arredi, attrezzature ed impianti in genere presenti e futuri, esistenti nella Compagnia;
  7. da proventi vari derivanti dalle attività sportive e ricreative organizzate dalla Compagnia.

Art.41

I Soci sono tenuti al pagamento di un contributo obbligatorio quale quota associativa annuale; dette quote di iscrizione saranno annualmente disposte dal Consiglio Direttivo, non potranno essere modificate nel corso dell’esercizio e troveranno ratifica nell’Assemblea dei Soci in sede di approvazione del bilancio.

I Soci Onorari sono esclusi dal pagamento della suddetta quota.

Art.42

Il Socio ha l’obbligo di pagare anticipatamente la quota annuale per l'anno solare successivo entro la fine del mese di ottobre di ogni anno; decorso tale termine, la Compagnia non sarà tenuta a rinnovare il tesseramento dei Soci morosi in Federazione i quali, pertanto, perderanno la qualifica di Socio al termine dell’anno solare in corso.

Art.43

Tutte le somme riscosse a qualsiasi titolo, eccedenti le esigenze per il normale svolgimento della vita della Compagnia, devono essere versate nel più breve tempo possibile presso l’Istituto di credito fiduciario o, se esistente, presso un conto corrente intestato alla Compagnia per tale finalità

ESERCIZI ASSOCIATIVI

Art.44

Gli esercizi associativi hanno la durata di dodici mesi con decorrenza dal 1° di gennaio al 31 di dicembre ed il bilancio d’esercizio dovrà essere approvato entro i quattro mesi successivi la chiusura dell’esercizio stesso.

Tale periodo di approvazione può elevarsi fino ai sei mesi successivi dalla data di chiusura del bilancio quando particolari motivi straordinari impongano allo stesso Consiglio Direttivo di fare scivolare tale data di approvazione di due mesi.

Art.45

La Compagnia terrà:

  1. il Libro delle Assemblee;
  2. Il Libro dei Verbali;
  3. eventuali libri contabili;
  4. Il Libro dei Soci e i Verbali dei Revisori dei Conti.

Art.46

È fatto espressamente divieto di distribuire tra i Soci, direttamente o indirettamente, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita della Compagnia.

PROBIVIRI

Art.47

Eventuali controversie sociali tra gli associati e la Compagnia od i suoi organi, saranno sottoposte, con l’esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre Probiviri, scelti tra i Soci anziani della Compagnia, che verranno nominati all’uopo dal Consiglio Direttivo. Tale nomina avverrà entro quindici giorni dalla richiesta presentata dagli associati o dagli organi della Compagnia.

I Probiviri giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura ed il loro lodo sarà inappellabile.

Scioglimento della Compagnia

Art.48

Lo scioglimento della Compagnia è deliberato dall’Assemblea col voto favorevole di almeno i tre quarti dei Soci ai sensi dell’Art.21 del Codice Civile.

In caso di scioglimento della Compagnia, in virtù di quanto stabilito all’Art.3 del presente Statuto, L’Assemblea avrà l’obbligo di deliberare l’ordine di devolvere il patrimonio della Compagnia ad altra associazione avente finalità analoghe o per fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.49

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia rinviando eventualmente allo Statuto della F.I.T.ARCO o facendo espresso riferimento al Regolamento interno della Compagnia, emanato dal Consiglio Direttivo ed approvato dall’Assemblea dei Soci, atteso che, tale Regolamento, sia posto ad osservanza delle regole secondo le esigenze della Compagnia.

Il presente Statuto, composto da n° 49 (quarantanove) articoli, è stato accettato ed approvato all'unanimità in tutte le sue parti dall’Assemblea Straordinaria dei Soci tenuta in data 19 settembre 1998.

 

Se vuoi ulteriori informazioni scrivi info@arcieridelfalco.it

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